La legge di stabilità del 2014 ha introdotto dal 1° gennaio dell’anno scorso il divieto di anatocismo (nel linguaggio bancario è la produzione di interessi da altri interessi resi produttivi sebbene scaduti o non pagati, su un determinato capitale). Allo stesso tempo, però, ha demandato al Cicr (comitato interministeriale per il credito e il risparmio) di stabilire modalità e criteri per la produzione degli interessi bancari.
Cos’è l’anatocismo in pratica? Facciamo un semplice esempio:
Supponiamo di avere un affidamento ad inizio anno di 100.000 € al tasso di interesse del 5% annuo da pagare ogni tre mesi.
Senza anatocismo, ogni trimestre maturerò sempre un fisso di 1250 € di interessi [(100.000*5*3)/1200)]. In presenza di anatocismo, invece, soltanto il primo trimestre maturerò 1250 €, mentre nel secondo maturerò 1266 € [(101.250*5*3)/1200)], nel terzo trimestre 1281 € [(102.516*5*3)/1200] e così via.
L’attuale articolo 120 del Testo unico bancario (Tub), così come modificato dalla legge di Stabilità del 2014, vieta indubitabilmente l’anatocismo, laddove stabilisce che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori”.
Tuttavia, il Cicr ad oggi non ha ancora adottato la delibera con cui stabilire le modalità e i criteri di produzione degli interessi nei rapporti bancari. La delibera Cicr del 9 febbraio 2000 permette infatti di addebitare interessi anatocistici sui conti correnti, allorché nell’ambito di ogni singolo conto corrente venga stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori e che le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi vengano approvate per iscritto dal correntista.
Cosa comporterà vietare l’anatocismo?
Sebbene la giurisprudenza abbia già vietato l’anatocismo dal gennaio 2014, ai fatti la delibera non è ancora stata adottata. Cosa potrebbe accadete nel caso entrasse a tutti gli effetti in vigore tale veto? Molto probabilmente, le banche vorranno recuperare quanto eventualmente dovranno restituire: potremmo quindi assistere anche a un aumento dei tassi passivi per compensare la mancata capitalizzazione, a una riduzione di fidi in misura almeno pari alla mancata compensazione anatocistica e a formule di prelazione del pagamento degli interessi rispetto al capitale.
Fonte: Il Sole 24 Ore