Il Fondo di garanzia si adegua all’Accordo per il credito 2015 del 31 marzo, che prevede nuove misure per la sospensione e allungamento dei finanziamenti; ha stabilito quindi di prorogare automaticamente la scadenza della garanzia del Fondo sulle operazioni che fruiscono della sospensione o dell’allungamento della durata di cui all’Accordo 2015.
La proroga viene concessa entro 6 mesi dalla data della delibera di allungamento o sospensione del soggetto finanziatore, a fronte di una comunicazione di variazione della durata che i soggetti richiedenti devono inviare al Gestore, utilizzando l’Allegato 13 sexies.
La proroga non implica il versamento di alcuna commissione aggiuntiva.
IN COSA CONSISTE LA PROROGA?
Verranno ammesse alle procedure automatiche di variazione della durata della garanzia del Fondo, le operazioni già garantite per le quali sia stata adottata delibera di sospensione o allungamento da parte del soggetto finanziatore ai sensi dell’Accordo per il credito 2015.
COME ADERIRE ALLA PROROGA:
La proroga si intende concessa, senza ulteriori valutazioni da parte del Consiglio, a fronte di una comunicazione di variazione della durata dell’operazione che i soggetti richiedenti devono inviare successivamente all’adozione della delibera di allungamento o sospensione e entro 6 mesi dalla medesima data di delibera, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo fdggestione@postacertificata.mcc.it, utilizzando l’Allegato 13 sexies alle Disposizioni Operative compilato in ogni sua parte.
La comunicazione di variazione della durata dell’operazione, può essere inviata anche successivamente al termine di validità dell’Accordo, fermo restando il limite massimo di sei mesi dalla data di delibera.
A seguito della trasmissione dell’Allegato 13 sexies il Gestore provvede a variare la durata della garanzia del Fondo senza comunicare l’accoglimento della domanda al soggetto richiedente.
Le comunicazioni inviate in modo non conforme al modello, o successive ai termini sopracitati, sono considerate inefficaci ai fini della proroga: in questo caso, resta invariata la durata originaria della garanzia.
Fonte: Ministero dello sviluppo economico