Il D.Lgs. del 12 gennaio 2019 n. 14 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della Legge 19/10/2017 n. 155, impone un cambiamento nella gestione dell’impresa e un repentino cambio di mentalità per gli imprenditori e i consulenti dell’azienda.
In particolare, l’art. 3 richiede l’adozione di misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi, per gli imprenditori individuali, e un assetto organizzativo adeguato, per gli imprenditori collettivi, anche in modifica dell’art. 2086 del codice civile.
Il dettato normativo, in pratica, obbliga gli imprenditori ad avere sotto controllo, con specifici strumenti e una adeguata organizzazione, l’andamento aziendale e il controllo degli equilibri interni reddituale, patrimoniale e finanziari.
Un altro aspetto importante è contenuto nell’art. 13 che fa riferimento agli indicatori della crisi. Più precisamente:
– Squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario;
– Indici che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare;
– Indici che misurano l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
– I ritardi nei pagamenti di debiti per retribuzioni e fornitori, in base a specifici parametri quantitativi e temporali previsti dall’art. 24.
Questi indicatori saranno individuati per settore di attività e con le rispettive soglie di allerta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed emanati con apposito decreto.
Un cenno particolare merita l’indicatore che fa riferimento ad un nuovo modo di gestire l’impresa: i flussi di cassa prospettici, mediante l’utilizzo di piani prospettici e programmatici (budget e business plan) per verificare la capacità dei flussi di far fronte alle future scadenze.
Il Codice della crisi in esame innova anche l’art. 2477 c.c., dove per favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi, vengono allargate le ipotesi, nelle società a responsabilità limitata, della nomina degli organi di controllo interni e dei revisori.
Più specificatamente, il comma III prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria quando la società:
– è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
– controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
– ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: o totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; o ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; o numero dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
Le nuove disposizioni relative alla nomina dell’organo di controllo entreranno in vigore il 16 marzo 2019 (con la precisazione che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo, per le S.r.l. e le cooperative già costituite, deve essere rispettato entro nove mesi dalla pubblicazione del D.Lgs. in esame).
Come appare evidente, il nuovo dettato normativo spinge l’imprenditore, anche piccolo, ad avere sotto controllo le dinamiche gestionali della propria azienda per poter sopravvivere alle turbolenze del mercato.
Lo Studio Magro resta a disposizione per supportarvi nell’individuazione e adozione di strumenti idonei a rilevare tempestivamente le criticità gestionali e finanziarie della vostra azienda.