Riguardo la contestazione per la corretta fruizione del credito d’imposta in ricerca e sviluppo viene definito illegittimo l’atto dell’Agenzia delle Entrate senza il parere tecnico da parte del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico).
Già nel 2021 il Consulente Tecnico di Parte (Ctp) di Vicenza (sentenza n. 365/03/2021) ed Ancona (n. 392/02/2021) e successivamente nel corso 2022 il Ctp di Napoli (n.4988/2022) e di Roma (n. 5918/2022) nelle sentenze sottolineano come l’Agenzia delle Entrate, per natura, non è dotata della conoscenza tecnica necessaria per valutare le spese attribuite all’attività di R&S e manca quindi una professionalità specifica per condurre l’istruttoria.
Generalmente quindi un parere tecnico viene considerato ormai non più facoltà ma d’obbligo ogni volta che, a fronte di problematiche di grande complessità, la natura tecnica degli accertamenti è prevalente rispetto agli aspetti prettamente amministrativi valutati autonomamente dal Fisco.