L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare 5/E/2016, la regolamentazione del nuovo credito d’imposta, di cui abbiamo già parlato qui, per attività di ricerca e sviluppo.
In particolare viene spiegato che le attività di ricerca agevolabili possono essere svolte anche in ambiti diversi da quello scientifico e tecnologico, come ad esempio nell’ambito storico o sociologico. Inoltre il credito di imposta può essere unito ad altre forme di agevolazione come i super ammortamenti del 140% e il patent box; infatti per quest’ultimo i costi rilevanti ai fini dell’attribuzione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo devono essere considerati per il loro intero importo anche ai fini della determinazione del reddito detassato nel regime. Il triennio di riferimento per il calcolo della media degli investimenti effettuati è compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014. Il computo va effettuato, quindi, su tutti e tre i periodi di imposta, anche se in uno o più di essi l’importo di tali investimenti è pari a zero e il risultato ottenuto deve essere diviso per il numero delle annualità, pari a tre.
Affinché questo sgravio possa essere riconosciuto, la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo compiuta deve ammontare a non meno di € 30.000 per ciascun periodo d’imposta nel quale si intende fruire dell’agevolazione e il contributo, per esistere ed essere tale, deve eccedere la media degli stessi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. In assenza di investimenti pregressi su cui operare il confronto, invece, il credito di imposta è determinato sull’intero ammontare dei costi sostenuti in ciascun periodo di imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione.
Lo stesso è inoltre servibile unicamente in compensazione, a partire dal periodo di imposta successivo a quello i cui costi sono stati sostenuti.
Ad esempio, in seguito ad investimenti ammissibili realizzati nell’esercizio 2015, si può usufruire del credito maturato a decorrere dal 1° gennaio 2016. Per il calcolo dei costi agevolati che concorrono alla determinazione del credito d’imposta si deve fare fede al principio fiscale della competenza, che ammette gli esercizi 2015-2019 per il loro intero importo anche ai fini della determinazione del reddito agevolabile da Patent box.
Nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale vengono inclusi anche gli «studi di fattibilità», ma ciò non esclude che questi studi possano essere rilevati anche nelle fasi di ricerca fondamentale e industriale.
Con riferimento a quest’ultima, ad esempio, è escluso che possano essere previsti utilizzi commerciali diretti dei lavori e delle sperimentazioni.
Il “nuovo” credito di imposta, dunque, non essendo più soggetto alla limitazione delle risorse determinata in passato dal finanziamento connesso all’utilizzo dei fondi strutturali europei, si caratterizza per una più rapida possibilità di fruizione da parte dei beneficiari, in quanto non è riconosciuto (a differenza della precedente formulazione ) a seguito della presentazione di un’apposita istanza per via telematica, ma viene concesso in maniera automatica, a seguito della effettuazione delle spese agevolate.
I controlli sono svolti dall’Agenzia delle entrate sulla base di “apposita documentazione contabile”, comprovante il rispetto di tutte le condizioni prescritte dalla norma per beneficiare del credito di imposta e contenente la quantificazione del credito stesso, che deve essere “certificata” dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale e allegata al bilancio. Per l’attività di certificazione contabile dette imprese hanno diritto a beneficiare di un credito di imposta di importo pari alle spese sostenute e documentate, entro il limite massimo di euro 5.000 per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione.