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Ricerca e Sviluppo: novità per il credito d’imposta

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare 5/E/2016, la regolamentazione del nuovo credito d’imposta, di cui abbiamo già parlato qui, per attività di ricerca e sviluppo.

In particolare viene spiegato che le attività di ricerca agevolabili possono essere svolte anche in ambiti diversi da quello scientifico e tecnologico, come ad esempio nell’ambito storico o sociologico. Inoltre il credito di imposta può essere unito ad altre forme di agevolazione come i super ammortamenti  del 140% e il patent box; infatti per quest’ultimo i costi rilevanti ai fini dell’attribuzione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo devono essere considerati per il loro intero importo anche ai fini della determinazione del reddito detassato nel regime. Il  triennio di  riferimento per il calcolo della media degli investimenti effettuati è  compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014. Il computo va effettuato, quindi,  su  tutti e tre i periodi di imposta, anche se  in uno o più  di essi l’importo di tali investimenti è pari a zero e il risultato ottenuto deve essere diviso per il numero delle annualità, pari a tre.

Affinché questo sgravio possa essere riconosciuto, la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo compiuta deve ammontare a non meno di  € 30.000 per ciascun periodo d’imposta nel quale si intende fruire dell’agevolazione e il contributo, per esistere ed essere tale, deve eccedere la media degli stessi investimenti realizzati nei tre periodi  d’imposta  precedenti  a  quello  in  corso  al  31  dicembre  2015. In assenza di investimenti pregressi  su cui operare il confronto, invece,  il credito di imposta è determinato sull’intero ammontare dei costi sostenuti in  ciascun periodo di  imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione.

Lo stesso è inoltre servibile unicamente in compensazione, a  partire dal periodo di imposta successivo a quello i cui costi  sono stati sostenuti.

Ad esempio, in seguito ad investimenti  ammissibili realizzati  nell’esercizio 2015, si può usufruire del credito maturato a decorrere dal 1° gennaio 2016. Per il calcolo dei costi agevolati che concorrono alla determinazione del credito d’imposta si deve fare fede al principio fiscale della competenza, che ammette gli esercizi 2015-2019 per il loro intero importo anche ai fini della determinazione del reddito agevolabile da Patent box.

Nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale vengono inclusi anche gli «studi di fattibilità», ma ciò non esclude che questi studi possano essere rilevati anche nelle fasi di ricerca fondamentale e industriale.

Con riferimento a quest’ultima, ad esempio, è escluso che possano essere previsti utilizzi commerciali diretti dei lavori e delle sperimentazioni.

Il  “nuovo”  credito  di  imposta, dunque,  non  essendo più soggetto  alla  limitazione  delle risorse  determinata  in  passato  dal  finanziamento  connesso  all’utilizzo  dei  fondi strutturali europei, si caratterizza per una più rapida possibilità di fruizione da parte dei beneficiari, in quanto non è riconosciuto (a differenza della precedente formulazione ) a  seguito  della  presentazione  di  un’apposita  istanza  per  via  telematica,  ma  viene concesso in maniera automatica, a seguito della effettuazione delle spese agevolate.

I controlli sono svolti  dall’Agenzia delle entrate  sulla  base di “apposita documentazione contabile”,  comprovante il rispetto di tutte le condizioni prescritte  dalla  norma  per  beneficiare  del  credito  di  imposta  e  contenente  la quantificazione  del  credito  stesso,  che  deve  essere  “certificata”  dal  soggetto incaricato  della  revisione  legale  o  dal  collegio  sindacale  o  da  un  professionista iscritto nel registro della revisione legale e allegata al bilancio. Per  l’attività  di  certificazione  contabile  dette  imprese  hanno diritto a  beneficiare di un credito di  imposta  di importo  pari  alle spese sostenute e documentate,  entro il limite massimo di euro 5.000 per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione.

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