Chi partecipa personalmente e abitualmente all’attività aziendale paga il 14% in più: questo è l’effetto della nuova ritenuta incrociata con l’indeducibilità dei contributi Inps.
I super contribuenti sono i “soci lavoratori” di srl, quelli cioè che partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza: a loro tocca versare i contributi Inps commisurati alla personale quota di reddito della srl; molti se si considera che secondo Unioncamere in Italia ci sono oltre 1,6 milioni di Srl.
Il problema della supertassazione, che fino allo scorso anno poteva riguardare solo i soci “non qualificati” (possessori di non oltre il 25% del capitale o il 20% dei diritti di voto della srl), dal 2018 riguarda anche i soci qualificati.
Per quest’ultimi la legge di Bilancio 2018, in merito alla tassazione dei dividendi, ha stabilito che su quanto percepito dalla società da quest’anno in poi si debba pagare una ritenuta d’imposta a titolo definitivo del 26%.
I dividendi vengono tassati con la stessa percentuale e la stessa modalità che era già prevista per chi non ha partecipazioni qualificate e, di conseguenza non vanno più considerati e tassati in dichiarazione dei redditi, utilizzando le aliquote Irpef.
Il passaggio a questa ritenuta d’imposta porta ad un rincaro e venir meno della possibilità, in molti casi, di dedurre i contributi Inps dovuti dal socio che sono calcolati sulla quota del reddito dichiarato dalla Srl imputabile al socio stesso.
Questi contributi sono di norma deducibili dal reddito complessivo del socio, ma se questi non possiede altri redditi oltre ai dividendi, che non vanno più indicati in dichiarazione, i contributi Inps restano di fatto indeducibili. Così il cuneo arriva al 71,28% dell’utile, con un aumento di oltre il 14% sull’anno precedente.
In sintesi, sono soggetti a ritenuta d’imposta del 26%, nei confronti dei soci persone fisiche, i dividenti:
– Relativi a partecipazioni non qualificate
– Relativi a partecipazioni qualificate distribuiti a partire dal 01/01/ 2018 e formati con utili prodotti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2017
COME DIFENDERSI?
Ove possibile si può optare per la tassazione per trasparenza fiscale, consentita alle Srl a ristretta base societaria (volume d’affari non oltre 5.164.569 € e costituita da non oltre 10 persone fisiche, 20 se cooperative; oppure trasformare la Srl in società di persone.
In questo modo il cuneo scenderebbe, il reddito della società sarebbe attribuito per trasparenza ai soci e sconterebbero la tassazione ordinaria su una base imponibile ridotta dei contributi alla gestione commercianti
Fonte Il Sole 24 Ore