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R&S: rischio, innovazione e trasferibilità

Il Piano Nazionale Industria 4.0 contiene importanti misure dirette a stimolare la spesa privata in ricerca e sviluppo, per innovare processi e prodotti e garantire la competitività delle imprese.
L’avvalersi di questi benefici passa dall’individuazione di attività inquadrabili come ricerca e sviluppo.
Le attività di R&S sono classificabili nella <ricerca fondamentale> (lavori sperimentali o teorici svolti per l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili), <ricerca industriale > (ricerca pianificata mirata ad acquisire nuove conoscenze per creare nuovi prodotti), <sviluppo sperimentale> (utilizzo delle conoscenze esistenti per produrre prodotti).
Un progetto di R&S deve mirare quindi all’obiettivo di ricercare nuovi concetti o idee volti al miglioramento della conoscenza.
In particolare un’attività di R&S deve rispondere a cinque criteri per essere definita tale: l’aspetto innovativo, la creatività, la non predeterminabilità dei risultati e la loro sistematicità, trasferibilità e/o riproducibilità.
Un ruolo determinante è assunto dai requisiti della novità e dell’innovazione che devono necessariamente sussistere; in altre parole la ricerca costituisce il processo che porta alla creazione di nuove conoscenze per l’azienda, mentre l’innovazione è la capacita di trasformare la conoscenza in prodotti o servizi innovativi.
La normativa e la prassi nazionale specificano che le attività di R&S sono volte all’acquisizione o all’accrescimento di conoscenze ed all’utilizzo di queste per nuove applicazioni; specifica inoltre che non costituiscono attività di R&S modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi ed altre operazioni in corso.

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