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Fondo di Garanzia – Novità 2019

Uno degli aspetti più importanti della riforma del Fondo di garanzia PMI, operativa dal 15 marzo 2019, è il nuovo modello di rating che si basa su 5 classi di merito creditizio. Sono ammissibili i soggetti che non siano classificati come “unrated”, non presentino, per se stessi e i soci, eventi pregiudizievoli riconducibili alla famiglia del fallimento o similari, non siano caratterizzati da un livello di rischiosità, espresso in termini di probabilità di inadempimento, superiore a 9,43%.  

Secondo le analisi svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico, con i nuovi criteri di valutazione, sarà escluso dalla garanzia statale solo l’8% delle PMI e dei professionisti richiedenti, contro il 30% registrato con il “vecchio” modello di scoring.

Sono escluse dal nuovo modello di valutazione le start up (PMI e i professionisti costituiti o che hanno iniziato la propria attività da non più 3 anni dalla richiesta della garanzia del Fondo), valutate prendendo in considerazione aspetti di tipo qualitativo e quantitativo e attraverso l’analisi del business plan e dei bilanci previsionali triennali.

Settori ammessi

Possono accedere al Fondo di garanzia le micro, piccole e medie imprese (compresi i consorzi e le società consortili tra PMI) iscritte al Registro delle imprese e ai professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 4/2013 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge.

Sono ammessi i soggetti, aventi sede legale ovvero sede operativa sul territorio italiano, che svolgono una qualsiasi attività economica, ad esclusione di quelle rientranti nella Sezioni A, K, O, T, U della classificazione ATECO 2007 (per l’agricoltura sono previste ulteriori eccezioni).

Requisiti generali di ammissibilità

In base alle nuove disposizioni, ai fini dell’ammissibilità alla garanzia pubblica, le PMI e i professionisti non devono presentare sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come “sofferenze” né devono presentare esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate. Non devono, inoltre, aver beneficiato della garanzia su altre operazioni finanziarie per le quali sia pervenuta richiesta di escussione della garanzia o proposta di accordo transattivo o richiesta di prolungamento della durata della garanzia o comunicazione di un evento di rischio.

Eccezioni

Accedono alla garanzia senza valutazione del merito di credito le start up innovative e gli incubatori certificati qualora sull’operazione finanziaria non sia acquisita alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria e il soggetto richiedente abbia preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesta l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

L’intervento del Fondo è concesso senza valutazione del merito di credito anche per operazioni di microcredito o di operazioni finanziarie di importo ridotto, ossia le operazioni finanziarie di importo non superiore a 25.000 euro per singolo soggetto beneficiario, oppure a 35.000 euro qualora la richiesta di garanzia sia presentata da un soggetto garante autorizzato. La valutazione economica finanziaria non viene svolta anche quando la garanzia pubblica è richiesta per finanziamenti connessi alla misura agevolativa “Resto al Sud” e per le operazioni finanziarie a rischio tripartito, la nuova modalità di intervento riservata alle operazioni di importo fino a 120.000 euro per le quali è prevista un’equa ripartizione del rischio tra Fondo, soggetto finanziatore e soggetto garante.

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