RECUPERO CREDITI IN UE: BLOCCO SUL C/C DEBITORE

Il 18 gennaio 2017 nell’area euro viene dato avvio ad una procedura di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Ciò consentirà, a coloro che vantano crediti oltre frontiera, di chiedere l’attuazione di un’ordinanza europea che traccerà il patrimonio del debitore, fintanto che non venga assunta una decisione sul merito del credito.

Fino ad oggi, in Italia, sono circa un milione le piccole imprese che incontrano impedimenti nel recupero dei crediti transfrontalieri e, grazie all’introduzione di questo nuovo meccanismo, potranno mettere in stand by il patrimonio del debitore per far valere i propri diritti.

L’ambito di applicazione, per il momento, è circoscritto ai casi in cui il creditore è domiciliato in uno stato membro dell’unione europea, mentre l’autorità giudiziaria e il conto bancario su cui si intende effettuare il sequestro conservativo sono in un altro paese Ue, oppure quando l’autorità giudiziaria che tratta la domanda di ordinanza di sequestro conservativo è ubicata in uno stato membro e il conto bancario oggetto dell’ordinanza è tenuto in un altro stato membro.

Questo nuovo procedimento, tuttavia, non scalfisce certi tipi di crediti, come quelli relativi alle procedure di insolvenza, alla materia fiscale, doganale o amministrativa, ai diritti patrimoniali derivanti da un regime matrimoniale o ai testamenti.

Il creditore potrà dunque far valere i propri diritti sia prima che durante l’ottenimento di una decisione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di saldare il proprio debito, usufruendo di moduli standard semplificati che escludono la necessità di legalizzazione del documento e non rendono necessarie figure professionali come avvocati o professionisti del diritto.

Con l’adozione della succitata ordinanza europea, il creditore transnazionale potrà così chiedere al giudice, di bloccare il conto corrente del debitore, onde evitare che, nell’attesa che giunga la sentenza finale del giudice che decide sulla controversia, il debitore renda irrintracciabile il proprio patrimonio.

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