Al via il Super Bonus occupazionale per le imprese
Il primo marzo 2016 è partita la Misura “Super Bonus Occupazionale trasformazione tirocini”, introdotto con il decreto direttoriale 16-3-2016 con l’obiettivo di promuovere la trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro.
La Misura prevede che in favore di un qualsiasi datore di lavoro che assuma – con un contratto di lavoro a tempo indeterminato – un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo un tirocinio extracurricolare finanziato nell’ambito di Garanzia Giovani, sia riconosciuto un Super Bonus Occupazionale, nei limiti dell’intensità massima di aiuto previsti dall’articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014, aiuti di Stato.
L’incentivo potrà essere fruito in 12 quote mensili dai datori di lavoro che attiveranno un contratto di lavoro a partire dal 1° marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016, solo relativamente ai tirocini avviati entro il 31 gennaio 2016, indipendentemente dall’impresa presso cui sono stati svolti. Ovvero il super bonus può essere fruibile da parte di quelle imprese che assumono tirocinanti che abbiano svolto il tirocinio anche in altre aziende.
L’importo dell’incentivo è determinato in base alla classe di profilazione assegnata al giovane dai Centri per l’Impiego e varia da un basso profilo (€3.000) ad uno alto (€12.000).
Tra i contratti a tempo indeterminato incentivati rientra quello di apprendistato professionalizzante.
Il ministero del Lavoro chiarisce che l’assunzione può essere effettuata senza interruzione di lavoro tra la conclusione del tirocinio e l’assunzione stessa e comunque non oltre 60 giorni a partire dalla data in cui il tirocinio viene concluso.
Il super bonus non è cumulabile con il bonus ordinario di Garanzia giovani per assunzioni che si riferiscono allo stesso giovane.
Viceversa, il datore di lavoro che abbia già beneficiato del bonus ordinario può accedere al super bonus per la trasformazione del tirocinio svolto da un altro giovane che non abbia già usufruito del bonus ordinario.