Legge di Stabilità: Proroga dell’esonero contributivo per l’anno 2016

Il governo ha presentato al parlamento, attraverso l’articolo 11 del disegno di legge di stabilità 2016, la proroga dell’esonero contributivo per i datori di lavoro sulle assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2016.

Soggetti interessati e contributo:

Ai datori di lavoro privati, escluso il settore agricolo, sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

Esclusioni:

Sono esclusi dal contributo i lavoratori con contratti di apprendistato e di lavoro domestico.
Anche i lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, nonché i lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato, sono esclusi dal contributo.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
L’esonero non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori con i quali, ivi considerando società controllate o collegate, avevano in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

Si ricorda che per le nuove assunzioni a tempo indeterminato attivate entro il 31/12/2015 è ancora possibile usufruire del vantaggioso esonero contributivo 2015 per la durata di 3 anni con contributo annuo nella misura massima di  8.060 €.