Temporary Crisis Framework – supporto per esigenze di liquidità
Novità dalla Commissione europea in merito al Quadro temporaneo di crisi (Temporary Crisis Framework), con l’obiettivo di sostenere l’economia nel contesto attuale della guerra in Ucraina e mitigare gli impatti economici del conflitto.
Dal 30/08/2022 al 31/12/2022 le aziende possono presentare la domanda di garanzia dichiarando che la richiesta di credito è legata ad esigenze di liquidità dovute al rincaro dei prezzi di materie prime / fattori di produzione o dall’incremento delle spese energetiche.
Le operazioni finanziarie connesse alla richiesta devono rispettare alcuni limiti:
– temporale: con la lunghezza massima di restituzione non superiore a 96 mesi (8 anni).
– importo concesso: non superiore al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi tre esercizi conclusi o, alternativamente, al 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti alla richiesta di agevolazione.
Per le operazioni sopra citate sono confermate le percentuali di coperture come da Legge di Bilancio 2022:
– 80% per investimento e per operazioni con finalità diversa dall’investimento, riferite ad imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo.
– 60% per le operazioni con finalità diversa dall’investimento, riferite ad imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del medesimo modello di valutazione.
Viene inoltre ampliato il plafond del regime de minimis, aggiungendo agli standard 200 mila altri 500 mila euro.
Infine, in attuazione dell’art. 16 del D.L. aiuti, per i finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico, viene concessa il 90% di garanzia diretta e 100% la riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o altri fondi di garanzia non superino il 90%.