Contestualmente alla pubblicazione dell’accordo per il credito sottoscritto il 31 marzo 2015 con le Associazioni di rappresentanza delle Imprese, l’Abi pubblica una circolare di approfondimento in merito.
L’accordo per il credito in breve:
Come noto, l’accordo prevede tre iniziative:
–Imprese in Ripresa: in tema di sospensione ed allungamento finanziamenti;
–Imprese in Sviluppo: per i progetti di investimento imprenditoriali ed il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
–Imprese e Pa: per lo smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della PA.
Beneficiari:
tutte le Pmi operanti in Italia che al momento di presentazione della domanda siano “in bonis” ovvero non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze” o posizioni sconfinate/scadute da oltre 90 giorni.
Validità dell’accordo:
le richieste di attivazione potranno essere presentate fino al 31/12/2017
Banche aderenti:
le Banche aderiscono alle misure dell’accordo per il credito in maniera facoltativa e si impegnano a rendere operative le misure entro 30 gg dall’adesione.
Data la stretta analogia, tutte le Banche aderenti all’ Accordo per credito 2013 si intendono automaticamente aderenti anche all’attuale accordo salvo disdetta così come quelle aderenti al Plafond “Progetti investimenti Italia” e “Crediti Pa”.
Istruttoria:
rimane ferma l’autonomia di valutazione della Banca che opera nel rispetto delle proprie procedure. Di norma entro 30 gg lav. dalla domanda, completa delle informazioni richieste, le banche sono tenute a dare una risposta.
Imprese in Ripresa
Operazioni oggetto dell’accordo:
A. Sospensione finanziamenti
Sospensione per 12 mesi della quota capitale di rate di mutui e leasing con pari traslazione del piano di ammortamento. Vi rientrano i mutui già in essere alla data dell’accordo per il credito, 31/03/2015, che non abbiamo fruito di sospensione o allungamento nell’arco dei due anni precedenti l’eventuale domanda, fanno eccezione le facilitazioni concesse ex lege in via generale.
Gli interessi sul capitale sospeso vengono corrisposti alle scadenze originarie.
Il tasso di interesse rimane invariato se l’impresa non ha difficoltà nel rimborso oppure se il finanziamento in questione è assistito da copertura del Fondo di garanzia.
Per gli altri casi la banca può valutare aumento del tasso comunque non superiore allo 0.75% . Trascorsi 24 mesi il tasso ritornerà al livello contrattuale.
B. Allungamento finanziamenti
• Durata mutui
Vi rientrano i mutui già in essere alla data dell’accordo, ovvero 31/03/2015, che non abbiamo fruito di sospensione o allungamento nell’arco dei due anni precedenti l’eventuale domanda.
Il periodo massimo di allungamento è pari al 100% della durata residua e comunque mai oltre i 3 anni per i mutui chirografari e 4 per gli ipotecari.
La banca valuterà l’eventuale variazione del tasso che di norma non potrà superare l’ 1% .
Il tasso non subirà variazioni se l’impresa entro 12 mesi si ricapitalizza o avvia processi di aggregazione.
• allungamento a 270 gg delle scadenze a breve termine
allungamento delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti per i quali si siano registrati insoluti di pagamento.
• allungamento max 120gg delle scadenze del credito agrario di conduzione. Sia per la sospensione che per l’allungamento le richieste di attivazione potranno essere presentate utilizzando i moduli predisposti dalle singole banche aderenti.
Imprese in Sviluppo
E’ istituito il plafond “Imprese in Sviluppo” con un obiettivo di dotazione di 10 miliardi di euro.
Questo plafond deriva da plafond individuali attivati dalle singole banche utilizzando la provvista Bce o CDC.
Il plafond è destinato a finanziare investimenti in beni materiali ed immateriali, anche già avviati nei sei mesi precedenti, nonché, in più rispetto alla precedente misura del 2012, anche l’incremento del capitale circolante necessario a rendere operativo l’investimento.
Il plafond potrà inoltre essere impiegato per erogare finanziamenti di importo proporzionale all’aumento dei mezzi propri.
Sul finanziamento potranno essere acquisite garanzie da parte del Fondo di Garanzia o altri organismi idonei (es. Confidi)
Imprese e PA
E’ istituito il plafond “Imprese e PA” con un obiettivo di dotazione di 10 miliardi di euro.
Questo plafond deriva da plafond individuali attivati dalle singole banche utilizzando la provvista Bce o CDC.
Il plafond potrà essere utilizzato mediante una delle seguenti modalità:
-sconto “pro-soluto”;
–anticipazione del credito con cessione dello stesso;
–anticipazione del credito senza cessione: in questo caso condizione necessaria è l’acquisizione della copertura del Fondo di Garanzia.
I crediti che possono esser oggetto dell’intervento devono essere “certificati” tramite apposita piattaforma istituita dal Ministero dell’Economia e delle finanze e la misura dell’anticipazione non potrà essere inferiore al 70% del credito nei confronti della PA.
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