Patent box o credito d’imposta per R&S?
Il Credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo e il Patent Box (Regime di tassazione agevolata dei diritti derivanti dall’utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali ) rappresentano alcune tra le più significative misure introdotte dal Governo per incentivare le attività di ricerca e sviluppo e il conseguente vantaggio competitivo delle imprese.
Con una prima circolare 5/E/2016 il Ministero dello Sviluppo ha voluto chiarire la differenza dei due strumenti affermando l’utilizzo sia pur differente ma sinergico tra loro.
Il Patent Box introdotto con la legge di stabilità del 2015, fa riferimento ad un regime di tassazione agevolato per i redditi derivanti dall’utilizzo di asset intangibili. Il credito d’imposta rafforzato maggiormente dalla legge di bilancio del 2017, invece, è un agevolazione su investimenti di Ricerca e Sviluppo non ricorrenti o di routine.
Considerate le molteplice richieste di chiarimenti relativo al settore hi-tech, il Mise, con la circolare 59990 del 9 febbraio 2018, ha fornito ulteriori delucidazioni sulla disciplina del credito d’imposta R&S. In via preliminare, ai fini del riconoscimento del bonus, il ministero ricorda lo stretto collegamento tra la disciplina interna relativa alle “attività ammissibili” e quella europea relativa alle definizioni di “ricerca fondamentale”, “ricerca applicata” e “sviluppo sperimentale”, come mutuate dai principi del “Manuale di Frascati” dell’Ocse, che, quindi, rappresenta la base interpretativa di riferimento anche del credito d’imposta previsto dal legislatore italiano.
Secondo il Ministero , il software per cui la scoperta o implementazione viene chiesto il credito d’imposta deve essere portatore di un reale progresso scientifico e tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica.
Mentre con il decreto di revisione del regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali, cd. Patent Box, del 28 Novembre 2017, rientrano nelle attività di Ricerca e Sviluppo ammissibili all’agevolazione “l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright”.
I requisiti del patent box per le innovazioni tecnologiche, riferite dunque sono meno stringenti di quelli per il credito di R&S, in quanto, l’unico elemento necessario per beneficiare del patent box è il riconoscimento del copyright.
Dall’altra parte, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 28/E/2017, aveva già preso posizione sull’applicazione del patent box in casi di utilizzo indiretto di un nuovo programma applicativo, escludendo dal beneficio soltanto le attività che -profilandosi come mere operazioni di implementazione, aggiornamento e personalizzazione del programma – si risolvono in una forma puramente strumentale di utilizzo del software.
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