Sabatini quater: nuove opportunità per le imprese
Il decreto Crescita ha modificato in vari punti la disciplina della misura Sabatini a favore degli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”.
Una prima novità è l’innalzamento del limite dei finanziamenti concedibili a ciascuna impresa, che passa da 2 a 4 milioni di euro.
È stata inoltre snellita la procedura per l’erogazione dei contributi, prevedendo che il pagamento dello stesso avvenga sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento e in un’unica soluzione, anziché in 6 rate per finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro.
Oltre a queste modifiche, con l’emendamento approvato dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera si inserisce la possibilità di accedere ai contributi anche nel caso di finanziamenti concessi da intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario che statutariamente operano nei confronti delle PMI.
Si ricorda che la “Sabatini” prevede un contributo erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico alle PMI regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca (di tutti i settori produttivi, ad eccezione delle attività finanziarie e assicurative) a fronte di un finanziamento minimo di 20.000 euro e di durata non superiore a 5 anni interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili. Il valore del contributo è pari agli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (Industria 4.0);
2,75% per gli investimenti ordinari, ossia investimenti, diversi dagli investimenti Industria 4.0, riguardanti l’acquisto, o l’acquisizione (leasing finanziario), di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’art. 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.
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