Autodichiarazione aiuti da Covid 2022 – obblighi e criticità per PMI
L’adempimento obbligatorio entro il 30/06/2022 dell’autodichiarazione degli aiuti Covid ricevuti dalle imprese che costituiscono un aiuto di Stato è assai complesso nella compilazione ma, oltre a permettere una verifica di eventuali sforamenti dei limiti imposti dal Temporary framework della UE, può diventare un’opportunità di riallocare gli incentivi e incrementare l’ammontare effettivamente utilizzabile.
COSA DEVE CONTENERE
I dettagli di tutti gli aiuti di Stato ricevuti, ovvero quelli ricompresi nel cosiddetto regime ombrello (elencati nell’art. 1, c. 13, D.L. n. 41/2021), oltre a quelli previsti da misure diverse purché siano ricompresi nella sezione 3.1 o 3.12 del Tf (Temporary Framework).
SCOPO DELLA DICHIARAZIONE
Consentire ai destinatari degli aiuti di fruire di più elevati massimali previsi da tali sezioni, rispettivamente per la Sezione 3.1 di 1,8 milioni di euro e per la sezione 3.12 sono 10 milioni, dal 28/01/2022.
Il totale di cui può teoricamente disporre l’impresa è di 11,8 milioni di euro, come da istruzioni del modello autodichiarazione dall’Agenzia delle Entrate.
Fino ad ottobre 2020 l’unica sezione esistente era la 3.1, ora si offre alle imprese la possibilità di allocare a posteriori ed in modo alternativo gli aiuti tassativamente indicati nel regime ombrello nelle Sezioni 3.1 e 3. 12.
In merito alle due sezioni ricordiamo la differenza tra 3.1 aiuti di importo limitato (carenza di liquidità da pandemia) e 3.12 aiuto sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti.
Per i contribuenti che hanno usufruito della definizione agevolata il termine massimo di presentazione della dichiarazione è il 30 giugno oppure, se successivo, entro 60 gg dal pagamento delle somme dovute o dalla prima rata.
OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE
Devono presentare la dichiarazione tutti i soggetti beneficiari degli aiuti che rientrano nel regime ombrello.
Non è obbligatoria invece per i soggetti che, in sede di presentazione della comunicazione per l’accesso agli aiuti, hanno già reso una dichiarazione sostitutiva (il modello includeva l’autodichiarazione).
RESPONSABILITA’
I titolari di P.IVA sono tenuti a pubblicare sul proprio sito internet aziendale l’elenco degli aiuti ricevuti nell’anno precedente entro il 30/06/2022, purché siano stati superiori a 10.000 € e riguardano le società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata e soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa.
Per le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria invece queste informazioni sono riportate sulla nota integrativa.
L’inosservanza dei citati obblighi può comportare una sanzione pecuniaria fino alla reclusione se sono presenti dichiarazioni o documenti falsi.